STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE VIGNAIOLI INDIPENDENTI TREVIGIANI

Art. 1 Denominazione

E’ costituita un’associazione culturale, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, denominata “Vignaioli Indipendenti Trevigiani”, o in breve “V.I.T.” partecipata da vignaioli che attuano il completo ciclo produttivo del vino dall’uva all’imbottigliamento.

Art. 2 Durata e Sede

L’Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050 ed ha sede in Comune di Susegana, Via Barca II° 63, presso l’Az. Agr. Malibran, salvo diversa collocazione disposta dal Consiglio Direttivo.

Art. 3 Requisiti dei Soci

Possono far parte dell’Associazione:
Tutte le aziende agricole che rispettino il regolamento dell’Associazione nazionale F.I.V.I. (Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti) e che ne facciano già parte al momento della domanda.

Art. 4 Scopi dell’Associazione

L’associazione si assume la responsabilità attraverso l’operato dei propri iscritti, di produrre vino nel pieno rispetto dell’ambiente, dell’equilibrio dell’ecosistema, dell’intero ciclo produttivo, nel rispetto di quei consumatori sensibili e attenti all’origine dei prodotti, alla loro tracciabilità quale garanzia dello stesso, mediante l’attuazione dei seguenti principi:

  1. a) Partecipazione prioritaria o specifica a programmi, eventi promozionali comunitari, nazionali, regionali o provinciali
  2. b) Realizzazione di iniziative collettive sul piano dell’assistenza enologica/agronomica, anche nel quadro della normativa igienico-sanitaria dei prodotti vinicoli, o della certificazione della qualità o della coltivazione dei vigneti con metodi anche biologici/biodinamici, come pure iniziative collettive commerciali nel campo degli acquisti o della distribuzione in Italia o all’estero
  3. c) Divulgazione di informazioni tecniche, economiche, organizzative o normative, sia tra i soci sia negli ambienti esterni che possono interagire con l’attività di filiera della produzione di uve dei vini d’origine
  4. d) Eventuale partecipazione alle azioni previste per le organizzazioni dei produttori, dalle norme comunitarie o nazionali
  5. e) Rappresentanza e difesa nelle sedi giudiziarie competenti degli interessi del settore
Art. 5 Dovere e ammissione dei Soci – Perdita della qualifica di Socio

Tutti i Soci sono tenuti ad adeguarsi ai principi dell’Associazione, all’osservanza delle norme del presente Statuto, dell’Eventuale regolamento interno e degli obblighi che ne derivano, alle decisioni del Consiglio Direttivo. Oltre a questo per far parte dell’Associazione i Soci dovranno obbligatoriamente:

  • Avere i requisiti previsti per gli associati F.I.V.I.
  • Possedere i requisiti giuridici di azienda agricola

L’ammissione del Socio dovrà essere richiesta dall’interessato mediante apposita domanda scritta all’Associazione, contenente la piena accettazione e quindi l’osservanza del presente Statuto e successive modificazioni, nonché l’obbligo di sottostare alle deliberazioni che saranno adottate dall’Assemblea dei Soci o dal Consiglio Direttivo in materia di contributi associativi. L’ammissione a Socio è subordinata al parere favorevole del Consiglio. Sulla domanda d’ammissione decide insindacabilmente il Consiglio Direttivo, così come sulle delibere eventuali di recesso. La qualità di Socio si perde per:

  • Recesso
  • Morosità
  • Esclusione, in caso di violazione dei doveri statutari o soppraggiunta mancanza dei requisiti all’Art. 3. Sull’esclusione delibera l’Assemblea dei Soci ai sensi dell’Art. 24 c.c
  • .
Art. 6 Assemblea

L’assemblea dei Soci è costituita dai Soci in regola con i versamenti sociali ed iscritti da almeno sei (6) mesi. Essa è presieduta dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci, il quale nominerà il segretario e, nel caso, due scrutatori. L’Assemblea generale si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno, straordinariamente tutte le volte che il Consiglio lo ritenga necessario o quando la convocazione è richiesta da almeno 10 Soci (o dal Collegio dei Revisori quando nominato), nella località stabilita dal Consiglio. Gli argomenti da porsi all’ordine del giorno sono stabiliti dal Presidente o dal Consiglio, possono esser proposti da almeno 10 soci con domanda diretta al Presidente, con comunicazione recante una prova di consegna (raccomandata, fax) ricevuta dallo stesso almeno 15 giorni prima della convocazione richiesta, oppure dal Collegio dei Revisori quando la convocazione è richiesta da quest’ultimo. La convocazione dell’Assemblea deve avvenire con mezzo di comunicazione dotato di riscontro contenente l’ordine del giorno, indirizzata al domicilio dei Soci, inviata anche a mezzo fax o e-mail almeno dieci/quindici giorni prima della data della riunione. Nell’Assemblea ciascun Socio ha diritto ad un voto. Il Socio può rilasciare delega scritta ad altro socio. Nessuno può essere portatore di più di una (1) delega. Le votazioni sono effettuate per alzata di mano, salvo che non sia espressamente richiesto nell’O.d.G. l’appello nominale o la votazione segreta. Le nomine alle cariche sociali ove non avvengano per acclamazione, si fanno a schede segrete, a maggioranza relativa. L’Assemblea dell’Associazione è valida in prima convocazione con la presenza, comprese le deleghe, della metà più uno dei soci e in seconda convocazione, da fissare almeno un’ora successiva alla prima, qualunque sia il numero degli intervenuti o dei delegati. L’Assemblea:

  • Elegge il Consiglio Direttivo cercando di rispettare la rappresentatività di tutte le zone viticole presenti, previa determinazione del numero dei suoi membri ed eventualmente il revisore o il Collegio dei Revisori.
  • Emana le direttive generali per il conseguimento degli scopi sociali
  • Approva il bilancio
  • Stabilisce i criteri per la determinazione dei contributi a carico dei soci. Il contributo a carico dei Soci è proporzionale all’interesse tutelato
  • Delibera sugli argomenti ad essa sottoposti dal Consiglio o dai Soci o dal Collegio dei Revisori

L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.

Art. 7 Consiglio Direttivo

Il Consiglio dell’Associazione è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 15 (quindici) membri eletti dall’Assemblea dei Soci effettivi. I Consiglieri sono rieleggibili Il Consiglio nomina il Presidente, il Vice Presidente ed eventualmente un Consigliere Delegato. Spetta al Consiglio porre in atto le deliberazioni dell’Assemblea. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione di cui rende conto all’Assemblea, con facoltà di delega dei suoi poteri anche ai singoli mandatari o, con l’accordo del Presidente, a un Consigliere Delegato di cui fisserà i poteri in coordinamento con quelli del Presidente stesso. Esso cura il conseguimento dei fini statutari, adempie a tutti gli altri compiti che gli sono delegati dall’Assemblea, predispone la relazione morale e finanziaria e redige il bilancio di esercizio, delibera sull’ammissione dei soci e sull’adesione ad altri enti, adotta i provvedimenti di cui all’Art. 5 Il Consiglio Direttivo verifica la legittimazione ad associarsi del Socio singolo e dell’Associazione che intende federarsi, verificandone anche il numero delle unità di voto che le competono. Il Consiglio Direttivo dispone le modalità di voto assembleare delle associazioni federate, stabilendo anche i tempi per il deposito in Federazione da parte delle associazioni della documentazione attestante le quantità di voto e la grandezza dell’interesse tutelato. L’assenza non giustificata per tre sedute consecutive, comporta la decadenza dalla carica. In caso di assenza del Presidente prende il suo posto il Vice Presidente designato all’uopo o il Consigliere più anziano di nomina, ovvero a parità di anzianità di nomina, il più anziano d’età. In caso di revoca o dimissioni del Presidente, il Vice Presidente designato all’uopo o il Consigliere più anziano di nomina, ovvero a parità di anzianità di nomina, il più anziano d’età entro due mesi dovrà procedere alla convocazione del Consiglio per la nomina del nuovo Presidente. Il Consiglio è convocato dal Presidente tutte le volte che questi lo ritiene necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione del Consiglio deve avvenire salvo caso di urgenza, con almeno 15 giorni di preavviso, tramite lettera, fax, telegramma o e-mail con l’indicazione dell’ordine del giorno. La riunione del Consiglio direttivo può svolgersi altresì con i membri collegati in videoconferenza. La riunione si intende avvenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei voti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di vacanza di un posto di Consigliere, il Consiglio può cooptare il socio che, essendo in possesso dei requisiti necessari, abbia riportato il maggior numero dei voti in occasione dell’ultima elezione. Qualora si verifichi la mancanza di un numero di consiglieri pari alla metà dei suoi componenti all’intero Consiglio s’intende decaduto ed è convocata entro 30 giorni l’Assemblea per le nuove elezioni. Non sono ammesse deleghe

Art. 8 Durata e Gratuità delle cariche

Tutte le cariche hanno durata del Consiglio fissata in anni uno (1). Le cariche sono gratuite, salvo eventuali indennità e rimborsi delle spese stabiliti dal Consiglio in relazione agli specifici mandati e/o missioni attribuite.

Art. 9 Presidente

Il Presidente rappresenta l’Associazione a ogni effetto di Legge e di Statuto nei confronti dei terzi e dei Soci, egli è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione stessa ne ha la firma e può inoltre rilasciare mandati continuativi o speciali per singole questioni. Egli attua le deliberazioni degli organi collegiali e si sostituisce ad essi nei casi di urgenza riferendone alla prima successiva riunione per convalida del suo operato; compie gli atti relativi all’amministrazione in base alle direttive dell’Assemblea e del Consiglio. In caso di assenza del Presidente, questi viene sostituito dal Vice Presidente designato all’uopo dal Consiglio o dal più anziano di nomina, ovvero a parità di anzianità di nomina, il più anziano d’età.

Art. 10 Segretario

Il Segretario dell’Associazione è nominato dal Consiglio anche all’infuori dei Soci su proposta del Presidente. Egli in accordo con il Presidente provvederà a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio. Il Segretario interviene con parere consultivo alle sedute del Consiglio, redige e sottoscrive, insieme al Presidente, il verbale delle riunioni. In caso di nomina del Consigliere Delegato può essere omessa la nomina del Segretario e le funzioni di segreteria vengono espletate dal Consigliere Delegato stesso unitamente ad altre funzioni e compiti demandati dal Consiglio. Nel caso in cui la carica di Segretario sia ricoperta da un soggetto esterno all’Associazione il Consiglio può deliberare una retribuzione a suo favore.

Art. 11 Revisore

L’Assemblea può nominare un revisore non Socio. Al Revisore compete la funzione di controllo contabile dell’Associazione e ne riferisce all’Assemblea. Egli ha diritto di assistere alle riunioni di Consiglio. Al revisore non Socio è riconosciuto un compenso, deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 Proventi dell’Associazione

I proventi dell’associazione sono costituiti da:

  • Contributi annuali a carico dei Soci
  • Oblazioni volontarie – erogazioni liberali
  • Proventi eventuali derivanti da rendite mobiliari o da partecipazioni
  • Entrate per eventuali contributi dello Stato, della Regione e dell’Unione Europea, di Enti pubblici e privati, di Aziende
  • Proventi derivanti da attività istituzionali dell’Associazione e/o da attività di servizi/beni erogati a favore di terzi e degli Associati.
Art. 13 Esercizio Finanziario

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio di ciascun anno e termina il 31 Dicembre.

Art. 14 Modifica, Trasferimento o Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con il consenso di due terzi dei Soci aventi diritto al voto. In caso di scioglimento l’Assemblea nominerà un liquidatore determinandone i poteri e le modalità per l’adempimento delle sue funzioni. L’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto per scopi affini o compatibili con quelli dell’Associazione, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo, escluso in ogni caso il rimborso dei Soci.

Art. 15 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente Statuto, si applicano le norme del codice civile in materia. Firmatari: